Il divieto di abuso della posizione dominante impone alle aziende che operano nel trasporto di gas naturale la responsabilità di non trarne vantaggio. Il recente ingresso di Snam nel settore dei servizi che fruiscono della rete di metanodotti evidenzia quindi la necessità di coniugare la nuova attività con le regole europee e antitrust, secondo cui l’accesso alla rete dovrebbe essere consentito ad ogni richiedente in modo oggettivo, trasparente e a prezzi accessibili. L’articolo di Fabio Polettini su ENERGIA 2.21.
Il profondo riassetto industriale e istituzionale che ha attraversato la rete di trasporto del gas naturale si basa sul presupposto che essa sia una «essential facility». L’infrastruttura, riconosciuta come indispensabile, diventa aperta a tutti i concorrenti che ne facciano richiesta e a condizioni non discriminatorie. Per fare ciò, è stato necessario uno sforzo normativo sia a livello europeo che nazionale per separare la proprietà delle imprese verticalmente integrate, nel caso italiano Snam, e prevenire l’abuso di posizione dominante.
L’articolo dell’avvocato Fabio Polettini su ENERGIA 2.21 ricostruisce il quadro legislativo in materia di unbundling, analizza lo scorporo di Snam e la compatibilità del suo ingresso nel settore del biogas con gli obblighi antitrust.
L’Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei settori reti transeuropee ed energia – Trattato sul funzionamento della Unione Europea, art. 4
Ricostruisce quindi innanzitutto La competenza europea e l’esigenza dell’unbundling (par. 1) dal Trattato sul funzionamento della Unione Europea (TFUE) che indica i settori di competenza concorrente tra Unione e Stati membri alla Direttiva 98/30/CE, “in cui si considerava l’attività di trasporto alla stregua di una essential facility”, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 164/2000 “che, con le successive modificazioni, continua a costituire la legislazione quadro per il mercato del gas naturale”.
“Se, quindi, un primo timido approccio alla materia dell’indipendenza della rete di trasporto si è realizzato con il porre l’accento sull’esigenza di rendere a tutti fruibile l’infrastruttura essenziale, è con la seconda Direttiva n. 2003/55/CE che gli organi europei sono intervenuti più incisivamente. (…) La Direttiva, però, è rimasta di fatto largamente inattuata”.
2 opzioni: operatore di rete del tutto indipendente (ma di proprietà dell’impresa verticalmente integrata) o separazione proprietaria
Con “la Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento del 10 gennaio 2007 , (…) si è introdotto il cd. «pacchetto energia» che prevede la separazione (unbundling) delle diverse fasi della filiera dell’elettricità e del gas naturale”. Ma è “con la terza Direttiva, la n. 2009/73/CE, (che) l’UE prende definitivamente atto che non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso davvero non discriminatorio alla rete di trasporto (11). Con quest’ultima disciplina il legislatore europeo pone le definitive premesse per la separazione proprietaria della rete di trasporto”.
L’analisi passa quindi al vaglio i passaggi che hanno interessato la separazione di Snam da Eni (2. Dal recepimento della Direttiva 2009/73/ce allo scorporo di Snam). Dal cambio di rotta deciso dal Governo Monti, alla vendita mediante trattativa privata a Cassa Depositi e Prestiti del 30% meno 1 azione del capitale di Snam, alla delibera ARERA che certifica Snam Rete Gas spa come gestore del sistema di trasporto del gas in separazione proprietaria.
L’oggetto sociale di Snam spa è stato modificato nel febbraio 2021 includendo le nuove attività nei settori delle energie rinnovabili, accanto a quelli del suo core business trasporto, distribuzione, dispacciamento, rigassificazione
La terza parte è dedicata all’attività di Snam nei nuovi settori del biogas e gli obblighi antitrust (par. 3). Di fatto, “L’entrata di Snam, attraverso le sue controllate, nel campo dei servizi energetici configura un’importante svolta rispetto alla ratio iniziale della separazione di Snam da Eni: la netta separazione tra infrastrutture e servizi”.
“Tra il 2019 e il 2023 l’azienda investirà, mediante la controllata Snam4Environment srl, 1,4 miliardi di euro nel progetto Snam Tec focalizzato su innovazione e transizione energetica. Di questi: «250 milioni saranno destinati al biometano, con la realizzazione di nuovi impianti per una capacità totale di 40 MW”
L’autore osserva “come la Legge non vieti la posizione dominante di per sé (27), bensì il suo sfruttamento abusivo” e passa quindi a esaminare la «speciale responsabilità» di un’azienda in simile posizione di vantaggio e a descrivere “alcuni tipici (ma non esaustivi)” i comportamenti illeciti e le specifiche di un mercato rilevante.
“In questo rinnovato quadro di mercato, certamente, un ruolo di attento vigilante sulla fruizione della rete del gas lo eserciterà ARERA che, ai sensi dell’art. 1.1 della Legge n. 481/1995, ha come primo obiettivo la promozione della concorrenza.”
Il post presenta l’articolo di Fabio Polettini Unbundling della rete di trasporto del gas naturale in Italia (pp. 52-57) pubblicato su ENERGIA 2.21
Fabio Polettini è Avvocato in Milano
Foto: Unsplash
Per aggiungere un commento all'articolo è necessaria la registrazione al sito.
0 Commenti
Nessun commento presente.
Login