10 Gennaio 2023

Ambiente, biodiversità, ecosistemi entrano in Costituzione: cosa cambia?

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Con la recente revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra nei «principi fondamentali» della Carta e nella «costituzione economica». Su ENERGIA 4.22 ne abbiamo chiesto al giurista Stefano Grassi le implicazioni, a partire da eventuali limitazioni alle attività economiche.

La legge di revisione costituzionale n. 1 del 2022, approvata a larghissima maggioranza ed entrata quindi in vigore senza ricorso a referendum, ha introdotto modifiche di grande rilievo al nostro sistema costituzionale, accolte con scarsa attenzione dalla più larga opinione pubblica.

L’effettiva utilità di tale modifica è ancora oggetto di dibattito: una endiadi, in grado solo di descrivere la complessità del concetto di ambiente, o una nuova formulazione che consente di distinguere più nettamente tra una concezione dell’ambiente antropocentrica ed una visione ecocentrica?

La Repubblica «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»

La questione è aperta. Su ENERGIA 4.22 ne abbiamo chiesto un’analisi di inquadramento giuridico e delle possibili implicazioni al giurista Stefano Grassi, professore presso l’Università di Firenze). “Per alcuni la revisione sarebbe da considerare di dubbia utilità, perché la «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» era già entrata in Costituzione come materia di competenza legislativa dello Stato, con la riforma del Titolo V del 2001 e perché le nuove formulazioni inserite nella legge di revisione si limiterebbero ad esplicitare principi già presenti nell’ordinamento costituzionale”.

Tuttavia, occorre considerare, “la natura fortemente innovativa di una riforma che tocca nuclei essenziali del sistema, con inevitabili e rilevanti conseguenze per l’interpretazione e l’attuazione di tutte le norme costituzionali”. Ciò nondimeno, la revisione “deve costituire il primo passo di un lungo, ma urgente, percorso, per riordinare il sistema normativo in modo da attivare procedimenti adeguati a consentire l’integrazione delle politiche ambientali in tutte le altre politiche e a definire programmi, istituti e linee guida, per tutti gli operatori pubblici e privati, coerenti con la nuova impostazione costituzionale”.

Per la prima volta, sono state anche inserite modifiche alla c.d. «Costituzione economica», definita dall’art. 41 Cost.

L’articolo La tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi analizza le implicazioni per il legislatore, l’amministrazione e la giurisprudenza costituzionale di tre importanti novità introdotte dalla revisione:

  • la definizione dell’ambiente come oggetto di tutela giuridica;
  • la definizione del rapporto tra ambiente e attività economiche;
  • l’individuazione dei livelli di governo per la gestione degli interessi ambientali.

La prima parte è dedicata alla definizione dell’«ambiente» come oggetto di tutela costituzionale (par. 1) a partire dall’inquadramento delle parole chiave della revisione «Ambiente», «biodiversità», «ecosistemi», «animali» (par. 1.1.) “che ampliano la definizione di «ambiente» come oggetto di tutela”.  

Seguono l’analisi della dicitura «anche nell’interesse delle future generazioni» nell’ambito della tutela dell’ambiente (par. 1.2.) e la definizione dei problemi del rapporto tra il nuovo principio e gli altri valori costituzionali (par. 1.3.).

La «priorità» nella considerazione non può essere equiparata ad una «primazia», nel senso di una prevalenza gerarchica

Nel secondo paragrafo, l’Autore affronta le nuove prospettive della costituzione economica: verso l’economia circolare a partire dall’interrogativo se con la revisione si sia stabilita una nuova gerarchia tra ambiente ed economia (par. 2.1.) e da quale sia il limite del danno all’ambiente per le attività economiche (par. 2.2.).

Chiude il paragrafo la riflessione sui «fini ambientali» come principio guida per l’economia (par. 2.3.) a fronte della revisione del terzo comma dell’art. 41, un aspetto “ancor più rilevante, per la sua incidenza sulla rivalutazione del ruolo dei poteri pubblici per garantire, nell’ambito economico, gli obiettivi ed i valori perseguiti dalla collettività”.

La modifica del Titolo V ha creato problematiche nella distribuzione delle competenze anche nell’ambito della tutela dell’ambiente

La terza parte è dedicata al principio fondamentale della tutela ambientale nel rapporto tra i livelli di governo centrale e regionale. “Il quadro costituzionale non risulta formalmente modificato (ma) l’introduzione dei principi fondamentali del terzo comma dell’art. 9 contribuisce a rafforzare l’idea dell’ambiente come materia dotata di una sua autonomia e di una sua oggettività, tale da giustificare l’interpretazione rigorosa dell’attribuzione della competenza legislativa esclusiva allo Stato nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.”

Le conclusioni vengono affidate alle battute finali. “Il rischio della riforma, come di tutte le norme costituzionali, è quello di rimanere un manifesto senza un’adeguata attuazione nello sviluppo legislativo e nella concreta vita dell’amministrazione. Nel caso della legge n. 1 del 2022, l’ampio consenso parlamentare non è stato preceduto dalla ponderazione dei suoi effetti sul sistema normativo e sull’organizzazione amministrativa, accentuando la possibilità che ai nuovi principi non segua una adeguata razionalizzazione dei criteri e dei moduli organizzativi per definire le azioni a favore della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi”.

Il dado è tratto. La legge di revisione è ora costituzione. Ma come verrà interpretata è questione ancora aperta e delicata. Su ENERGIA torneremo sul tema indagandone ulteriormente le possibili implicazioni.


Il post presenta l’articolo di Stefano Grassi La tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi (pp. 16-22) pubblicato su ENERGIA 4.22.

Stefano Grassi è professore presso l’Università di Firenze





Foto: Unsplash

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