2 Maggio 2023

Implicazioni della revisione costituzionale

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La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra nei «principi fondamentali» della Carta e nella «costituzione economica». Prosegue il dibattito su ENERGIA, con i contributi di Andrea Morrone, che riflette sulla sfida per l’ambiente, e Andrea Leonforte e Lorenzo Parola, che ragionano sulle implicazioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Che rapporto c’è tra uomo e ambiente? E tra persona umana e animali? Come si risolve il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente? Che significa che la libertà d’impresa non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente? Come va risolto il conflitto tra tutela del lavoro e tutela dell’ambiente? La revisione frena o accelera la transizione energetica?

Le profonde modifiche al nostro sistema costituzionale apportate con la revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana non sono ancora state sufficientemente esaminate.

Su ENERGIA, nel nuovo numero di marzo, tentiamo di dipanare le implicazioni dell’introduzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nei «principi fondamentali» della Carta e nella «costituzione economica» con i contributi del professor Andrea Morrone (Università di Bologna) e degli avvocati Andrea Leonforte e Lorenzo Parola (Studio Parola Angelini), che seguono quello pubblicato sullo scorso numero a firma del professor Stefano Grassi.

Nell’interpretazione del professor Morrone, “il senso complessivo della codificazione dell’ambiente è la volontà di cambio di prospettiva. (…) Ambiente, ecosistemi, biodiversità, future generazioni, animali non sono semplicemente principi che si aggiungono ai principi esistenti, ponendo solo questioni di bilanciamento. (…) Essi implicano un’altra idea di Costituzione: il patto, oggi, si radica sull’obiettivo della rimozione delle condizioni materiali che possono portare all’estinzione di ogni forma di vita”.

Un salto di qualità

Diversamente dalla Costituzione come formulata nel 1948 “la società che si vuole realizzare non è quella dell’essere umano liberato dal bisogno (o almeno non è più solo questo), ma la società larga dei viventi liberata dai rischi effettivi della sua estinzione”.

“Un salto di qualità (che) non ha solo dato rilievo formale a beni che sono parte del patrimonio di ogni società ma ha gettato le fondamenta per realizzare un nuovo «contratto politico» per garantire il valore dell’essere in tutte le sue dimensioni e in una cornice di coesistenza integrata di tutte le forme di vita”.

Nella sua analisi trovano spazio considerazioni sull’ampliamento degli orizzonti di tutela e sui potenziali nuovi conflitti, come quelli tra paesaggio e ambiente e tra ambiente e libertà d’impresa/economia di mercato.

“Ora, più di prima, le due forme di tutela, del paesaggio e dell’ambiente, possono entrare in conflitto: ma l’interpretazione deve favorire il compromesso non l’elisione dell’uno o dell’altro valore. È probabile che la tutela del paesaggio riceverà una riduzione semantica e oggettiva (…) Ciò favorirà forme di tutela più contenute, certo; ma, forse, anche meglio tarate sui beni culturali e sui beni paesaggistici”.

Paesaggio e ambiente: una gerarchia da osservare o pari grado di dignità?

“Il fatto sicuramente sintomatico, che può avere rilievo anche sul piano dei rapporti tra paesaggio e ambiente, riguarda il rapporto tra ambiente e economia di mercato. Qui c’è un cambio di prospettiva proprio nell’ordine dei valori. Avere stabilito, da un lato, tra i principi fondamentali, la tutela di ambiente, ecosistemi, biodiversità, interesse delle future generazioni, animali e, dall’altro lato, che la libertà d’intrapresa economica privata non può danneggiare né la salute né l’ambiente e che l’attività economica può per legge essere orientata anche a fini ambientali, equivale a porre una specifica gerarchia di valori.”

Solo in parte differente è l’interpretazione degli avvocati Leonforte e Parola, secondo cui “paesaggio e ambiente sono dunque stati formalmente distinti, ricevendo pari grado di dignità tra i principi fondamentali dell’ordinamento”.

Tuttavia, “le distinte tutele di ambiente e paesaggio devono esse­re lette congiuntamente, median­te l’assunzione di una prospettiva diacronica. Solo rappresentando la questione in tal modo, il poten­ziale conflitto tra interessi si palesa nella sua vera essenza, una coin­cidenza di obiettivi futuri”.

Freno o acceleratore?

La loro analisi si concentra sulle implicazioni che la revisione costituzionale può comportare per la transizione energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, in particolare.Il rapporto, storicamente conflittuale, tra paesaggio ed ambiente trova una delle sue più evidenti estrinsecazioni proprio nella materia dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili”.

“Rispetto ai commenti che hanno evidenziato l’inutilità o la pericolosità della riforma, chi scrive ritiene di condividere l’opinione di coloro che hanno invece salutato con favore la modifica dell’art. 9.

Oltre ad avvicinarci agli altri Paesi europei, la riforma ha il pregio di eliminare dubbi che possono derivare da possibili contrasti giurisprudenziali attribuendo all’ambiente una posizione autonoma tra i principi fondamentali che devono necessariamente orientare l’attività dei giudici, del legislatore e della pubblica amministrazione”.

“Il ri­ferimento all’interesse delle future generazioni dimostra che la rifor­ma costituzionale non ha inteso introdurre una tutela dell’ambien­te di tipo protezionistico ma una prospettiva di promozione e valo­rizzazione, al fine di modificare il nostro sistema produttivo e le abi­tudini di consumo per il bene delle generazioni future”.

La revisione si colloca nel “solco tracciato dalle spinte a livello europeo” proprio al fine di promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ormai “identificata come immediato punto d’azione di qualsiasi programma volto alla decarbonizzazione e, dunque, alla tutela dell’ambiente”  

“Il legislatore si è uniformato all’orientamento europeo, promuovendo, proprio in forza di questo interesse emergente, interventi normativi principalmente volti a semplificare i procedimenti autorizzativi”.


Il post presenta gli articoli pubblicati su ENERGIA 1.23

Un cambio di prospettiva (pp. 70-73)
di Andrea Morrone
 (Ordinario di diritto costituzionale, Università di Bologna)

Nuovo slancio alle rinnovabili (pp. 73-75)
di Andrea Leonforte e Lorenzo Parola
 (Studio Parola Angelini)

Foto: Unsplash

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